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Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Bardolino”,
riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 1968, e successive modifiche è
sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le cui misure entrano in vigore a partire
dalla vendemmia del 2001.
Art. 2
I vini a denominazione di origine controllata
“Bardolino” devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in
ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
-
1. Corvina veronese (cruina o corvina) 35-65% è
tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la
presenza della varietà Corvinone in sostituzione
di una pari percentuale di Corvina, purché il
Corvinone sia coinvolto in terreni ricchi di
scheletro;
- 2.
Rondinella 10-40%
-
3. Molinara, Rossignola, Barbera, Sangiovese,
Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o
congiuntamente per un massimo del 20% con limite
massimo del 10% per singolo vitigno.
I
vigneti già iscritti già iscritti al relativo albo
alla data di approvazione del presente disciplinare,
sono idonei alla produzione dei vini “Bardolino”.
Art.3
1. La zona della produzione delle uve atte a
produrre i vini a denominazione di origine
controllata “Bardolino” comprende in tutto o in
parte i territori dei comuni Bardolino, Garda,
Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco,
Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo,
Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera,
Valeggio. OMISSIS
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata “Bardolino” devono essere
quelle tradizionali della zona, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le
caratteristiche specifiche. I sesti d’impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del
presente disciplinare sono ammesse solo le forme di
allevamento a spalliera semplice e doppia e la
tradizionale pergoletta inclinata unilaterale
aperta.
La densità minima di impianto per ettaro non deve
essere inferiore a 3.300 ceppi. Per vigneti piantati
prima dell’approvazione del presente disciplinare e
allevati con le pergole veronesi a tetto piano è
fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e
in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione
nell’interfila e una carica massima di 80 mila gemme
per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura è
tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso. Fermo
restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro
nella coltura promiscua deve essere calcolata
rapportando la effettiva superficie coperta dalla
vite. La regione Veneto con proprio decreto, su
proposta del comitato vitivinicolo regionale,
istituito con legge regionale n. 55 dell’8 maggio
1985, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, prima della vendemmia, può stabilire un
limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro
per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Bardolino” inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare dandone
comunicazione immediata al Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini. La facoltà di cui al
comma precedente si esercita in aggiunta al disposto
dell’art. 10, lettera c), della legge n. 164/1992 e
senza eccedere il limite massimo previsto. I vigneti
iscritti agli albi della denominazione di origine
controllata e garantita “Bardolino” superiore sono
idonei anche per produrre vini a denominazione di
origine controllata “Bardolino”, alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Le unità vitate omogenee coltivate con la varietà
Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot e Cabernet
Sauvignon, iscritti all’albo dei vini a
denominazione di origine controllata “Bardolino” e
“Bardolino” classico, sono utilizzabili anche per
produrre i corrispondenti vini designati con la
denominazione di origine controllata “Garda” alle
condizioni previste dal relativo disciplinare di
produzione. Entro i termini previsti dalla normativa
vigente successivi alle operazioni di scelta
vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad
annotare nei registri ufficiali di cantina le
partite di uve e la collocazioni dei mosti ottenuti
e darne comunicazione all’Ispettorato repressione
frodi competente per territorio e alla Camera di
commercio di Verona.
Art.5
La resa minima di uva ammessa dalla produzione dei
vini di cui all’art. 1 non deve essere superiore a
t. 13 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata a detto limite purché la produzione
non superi del 20% il limite medesimo. Le uve
destinate alla vinificazione del vino a
denominazione di origine controllata “Bardolino”
devono assicurare un titolo alcolico volumico
naturale minimo di 9.5% vol.
Art.6
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona delimitata nel
precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’ambito del
territorio della provincia di Verona. E’ facoltà del
Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria
della regione Veneto, qualora la situazione di
produzione o di mercato lo richieda, di consentire,
stabilendo le opportune modalità di controllo, che
le operazioni di vinificazione siano effettuate nei
comuni limitrofi, alla zona delimitata nel
precedente art.3, lettera a). Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche. Qualora le uve di cui
all’art. 2, vengano vinificate con la metodologia
tradizionale a parziale contatto con la buccia, è
concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo
colore, l’uso in etichetta della specificazione
“Chiaretto”. Il vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Bardolino” superiore prima
dell’immisione al consumo può essere designato come
vino a denominazione di origine controllata
“Bardolino” sempre che il vino abbia i requisiti
previsti per la denominazione di origine
controllata. Entro i termini previsti dalla
normativa vigente successivi alla variazione di
designazione di cui sopra, si deve provvedere di
annotare nei registri ufficiali di cantina le
partite dei mosti e dei vini di che trattasi e la
loro collocazione e darne comunicazione
all’Ispettorato repressione frodi competente del
territorio e alla Camera di commercio di Verona.
L’uso della specificazione “classico” in aggiunta
della denominazione di origine controllata
“Bardolino”, è riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte e vinificate all’interno del territorio
della zona di origine più antica, indicata al
precedente art. 3, lettera b). Tuttavia tali
operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali,
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli
interessati e previa istruttoria della Regione
Veneto, anche in cantine situate al di fuori della
predetta zona ma comunque all’interno della zona di
produzione del vino a denominazione di origine
controllata “Bardolino”, a condizioni che:
-
Dette cantine siano di pertinenza delle
rispettive aziende agricole e, come tali, al
servizio delle stesse;
- ·
In dette cantine le aziende interessate
vinifichino, per quanto riguarda la
denominazione di cui al presente disciplinare
soltanto le uve prodotte nei propri terreni
vitati, debitamente iscritti all ’albo vigneti.
La resa massima di uva
in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la
resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata. La
denominazione di origine controllata “Bardolino” può
essere utilizzata per designare al vino spumante
“chiaretto” ottenuto con mosti o vini che rispondono
alle condizioni previste dal presente disciplinare
ed utilizzando metodi di spumantizzazione a
fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire
nell’ambito del territorio delle province di Verona,
Treviso, Asti e Brescia. Il vino a denominazione di
origine controllata “Bardolino”, imbottigliato entro
il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve,
può essere designato in etichetta con il termine
“novello” purché prodotto con l’85% di uva a
macerazione carbonica. E’ ammessa la correzione con
mosti concentrati ottenuti, da uve provenienti dalla
zona di produzione o con mosti concentrati
rettificati.
Art. 7
I vini della denominazione di origine controllata,
di cui all’art. 1 del presente disciplinare di
produzione, all’atto dell’immissione al consumo
devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bardolino” e “Bardolino Classico” :
colore: rosso rubino tendente a
volte al cerasuolo che si trasforma in granato con
l’invecchiamento;
odore: caratteristico con leggero
profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido,
leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta
leggermente frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 10, 50% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17
g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo
6 g/l;
“Bardolino Chiaretto” e
“Bardolino Chiaretto Classico”:
colore: rosa tendente al granato
con l’invecchiamento;
odore: caratteristico fruttato con
leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido,
leggermente amarognolo, talvolta leggermente vivace;
titolo alcolometrico totale minimo:
10,50% vol;
acidità totale minima: 5 g /l;
estratto secco netto minimo: 16
g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo
9 g/l;
“Bardolino Chiaretto
Spumante”:
spuma: sottile con grana fine e
persistente;
colore: rosa tendente al granato
con l’invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico con
leggero profumo delicato;
sapore: morbido, sapido,
leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5% vol;
acidità totale minima: 6 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo
15 g/l;
“Bardolino Novello” e “Bardolino Novello
Classico”:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico intenso
fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido,
leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente
frizzante vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo
11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo
8 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole
forestali – comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art. 8
Alla denominazione di origine controllata dei vini
“Bardolino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e
gli attributi “extra” “fine” “scelto” e
“selezionato” e simili. Sulle bottiglie, fiaschi e
altri recipienti contenenti vino a denominazione di
origine controllata “Bardolino”, può figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
purché veritiera e documentabile. Per il vino a
denominazione di origine controllata “Bardolino”,
designato in etichetta con una delle seguenti
menzioni aggiuntive previste dal presente
disciplinare di produzione: “classico”, “chiaretto”,
“chiaretto classico”, “novello” e “novello
classico”, deve essere obbligatoriamente indicata
l’annata di produzione delle uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto. E’ consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento ai nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore. I vini a denominazione di
origine controllata “Bardolino” immessi al consumo
fino a litri 5, devono utilizzare unicamente
contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento
consono al loro carattere di pregio. Per il vino a
denominazione di origine controllata “Bardolino”
designato in etichetta con una delle seguenti
menzioni aggiuntive previste dal presente
disciplinare di produzione: “classico”, “chiaretto
classico”, “novello” e “novello classico”, è
obbligatorio l’uso delle tradizionali bottiglie e
fiaschi fino a litri 5 chiuse con tappo raso, bocca
in sughero o altri materiali consentiti; tuttavia
per le bottiglie fino a 0,375 è consentito anche
l’uso del tappo a vite. Per i vini a denominazione
di origine controllata “Bardolino” immessi al
consumo in bottiglie chiuse con tappo in sughero
raso bocca o altri materiali consentiti, è
autorizzato l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone
e località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, in conformità a quanto disposto dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992. |